
ARTICOLO 1 – Denominazione
E’ costituita la Federazione delle Associazioni Datoriali rappresentanti le strutture sanitarie e socio-sanitarie private e private accreditate denominata “FEDERAZIONE NAZIONALE SANITA’ PRIVATA ACCREDITATA TERRITORIALE” in breve “FENASPAT”.
La Federazione è fondata su comuni ideali e valori e, sin dalla costituzione, aderisce alla Confederazione Nazionale “CONFIMPRESEITALIA”, accettandone lo Statuto e le condizioni di adesione. La Federazione acquisisce i diritti ed assume gli obblighi derivanti dalla predetta adesione.
Qualora la Federazione FENASPAT non ottenesse l’adesione a CONFIMPRESEITALIA, o, comunque la perdesse nel corso degli anni, sarà sciolta di diritto.
La Federazione può aderire, previa apposita delibera della sua Giunta Esecutiva, ad Associazioni Internazionali e/o Comunitarie o ad altre Associazioni ed Istituzioni li cui scopo non sia in contrasto con li presente Statuto.
ARTICOLO 2 – Sede e Durata
La Federazione ha sede legale in Roma (RM) alla Via Veturia n. 45 e può articolare la propria attività in sezioni regionali li cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento.
La Federazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente Statuto.
La Federazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La Federazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3 – Finalità essenziali
La Federazione si propone i seguenti scopi:
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Tutela i diritti e le legittime aspettative degli Associati;
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Assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, nonché intrattiene rapporti con le sedi istituzionali nazionali ed europee anche in forma di sindacato ( a mero titolo esemplificativo: Presidenza della Repubblica, Parlamento, Ministeri, Conferenza Stato-Regioni, Regioni, AA.SS.LL, Università, Ordini Professionali, Agenzie Sanitarie, sindacati di categoria, ecc.); al fine anche di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore;
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Provvede alla individuazione e designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organismi, consigli che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza;
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Sviluppa la qualificazione degli associati, effettuando analisi e studi di settore al fine di sostenere l’ottimale inserimento dei propri iscritti nell’organizzazione sanitaria nazionale, regionale e locale e compie, in tal senso, ogni attività utile allo scopo;
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Promuove l’attività di ricerca (quella scientifica per il tramite dei propri
Comitati Scientifici), l’assistenza, la divulgazione nel settore ove operano gli associati, nelle forme a tal fine: ritenute più idonee, anche attraverso l’organizzazione di convegni ed altri eventi, corsi e seminari di formazione, pubblicazione di studi, attività editoriali, ecc.; il tutto nell’intento di affermare li ruolo della sanità privata accreditata e potenziare, al tempo stesso, le capacità di penetrazione di mercato delle strutture associate;
Cura il deposito, nei modi di legge, nonché la titolarità di marchi, simboli e segni figurativi connessi all’attività del proprio settore industriale;
Stipula accordi e convenzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, con li Servizio Sanitario Regionale, istituzioni, enti pubblici e privati, mutue ed assicurazioni, professionisti, nonché sottoscrive contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), regolamentanti il rapporto tra le istituzioni sanitarie private accreditate ed li personale dipendente e a rapporto di collaborazione;
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Compie ogni altra attività necessaria ed opportuna per li raggiungimento dei propri scopi, cosi pure, aderisce ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, al fine di concludere accordi di collaborazione che prevedano l’integrazione delle attività e le modalità sinergiche di svolgimento di esse.
ARTICOLO 4 – Ammissione e diritti degli associati
Possono partecipare alla Federazione tutte le Associazioni che rappresentano le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate ni ambito nazionale, regionale e territoriale che condividono gli scopi della medesima.
Per aderire alla Federazione gli enti dovranno presentare alla Giunta Esecutiva domanda di ammissione sottoscritta dal rappresentante legale e corredata dalle delibere degli organi competenti e dei documenti attestanti i poteri di firma.
L’adesione alla Federazione consente all’Associazione Federata di utilizzare nelle comunicazioni al pubblico l’aderenza alla ”FEDERAZIONE NAZIONALE SANITA’ PRIVATA ACCREDITATA TERRITORIALE – FENASPAT ” aderente a CONFIMPRESEITALIA.
Ogni associato ha li diritto, se ni regola con li pagamento della quota associativa annuale :
– di partecipare all’Assemblea Generale e di votare direttamente o per delega;
– di esprimere un numero di voti proporzionato al numero delle strutture rappresentate associate, così come risultante dal libro soci, ni base ai seguenti parametri:
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da 1 (uno) a 30 (trenta) strutture associate: 1 (uno) voto;
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da 31 (trentuno) a 60 (sessanta) strutture associate: 2 (due) voti;
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da 61 (sessantuno) a 90 (novanta) strutture associate: 3 (tre) voti;
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da 91 (novantuno) a 120 (centoventi) strutture associate: 4 (quattro) voti;
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da 121 (centoventuno) a 150 (centocinquanta) strutture associate: 5 (cinque) voti;
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da 151 (centocinquantuno) a 180 (centottanta) strutture associate: 6 (sei) voti;
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oltre 181 (centoottantuno) strutture associate: 8 (otto) voti;
– di conoscere e partecipare alle attività promosse dalla Federazione per lo svolgimento dei programmi stabiliti ni attuazione degli scopi sociali;
– di recedere dalla Federazione.
Il recesso deve essere esercitato entro li 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il tardivo recesso, implica, comunque, li pagamento della quota associativa per l’anno successivo.
ARTICOLO 5 – Obblighi degli Associati
Ogni socio è obbligato:
– ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonchè le deliberazioni adottate dagli organi competenti e a comunicare eventuali informazioni utili per le finalità della Federazione;
– al versamento annuale del contributo associativo e della quota nazionale da versare a Confimpreseitalia nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva e ratificata dall’Assemblea Generale;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Federazione.
ARTICOLO 6 – Esclusione degli Associati
L’esclusione di un Associato può essere deliberata dalla Giunta Esecutiva in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari, col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, nei seguenti casi:
– mancato versamento dei contributi previsti dal presente Statuto;
– estinzione a qualsiasi titolo o ragione dell’Associazione Datoriale di Categoria Federata :
– apertura di procedure di liquidazione;
– condotta scorretta ed incompatibile con le finalità essenziali della Federazione.
In caso di esclusione gli obblighi contributivi cessano solo al 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso.
In ogni caso è escluso il diritto al rimborso delle quote versate per l’esercizio corrente.
ARTICOLO 7 – Nomina Rappresentanti
Ogni singola Associazione aderente alla Federazione è tenuta a comunicare il nominativo del rappresentante permanente in seno alla Assemblea Generale della Federazione scelto al suo interno tra i soci. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione del medesimo. Ove non venga provveduto alla comunicazione di cui sopra l’associato è rappresentato dal suo legale rappresentante.
ARTICOLO 8 – Fondi della Federazione
Il fondo comune della Federazione è costituito inizialmente dai contributi in denaro conferiti all’atto della costituzione. In seguito, li fondo potrà essere incrementato con:
– le quote annuali versate dalle Associazioni nella misura determinata dalla Giunta Esecutiva;
– acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed Immobili pervenuti, a qualsiasi titolo alla Federazione, per incremento del fondo;
– contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
– sopravvenienze attive non utilizzate per li conseguimento degli scopi istituzionali;
– elargizioni o avanzi netti di gestione nonché utili derivanti dall’organizzazione di attività commerciali strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento delle finalità della Federazione, potranno essere richiesti dei contribuiti ulteriori rispetto alla quota ordinariamente versata nel caso di iniziative ed attività straordinarie e non programmate. E ‘comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo.
ARTICOLO 9 – Organi della Federazione
Sono organi della Federazione: – il Presidente Federale;
– il Vice Presidente;
– li Segretario Generale;
– il Coordinatore Nazionale
– il Segretario Federale – il Tesoriere;
– l’Assemblea Generale; – la Giunta Esecutiva;
– la Consulta delle Regioni;
– li Collegio Sindacale, qualora nominato.
Il Presidente Federale, il Vice Presidente, i l Segretario Generale, il Coordinatore Nazionale, li Segretario Federale, li Tesoriere ed i componenti della Giunta Esecutiva, sono designati per il primo triennio dai Soci Fondatori, ovvero dagli associati sottoscrittori dell’Atto Costitutivo della Federazione.
Le cariche sociali sono da intendersi conferite a titolo meramente onorifico, salvo rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente documentate.
E’ facoltà della Giunta Esecutiva deliberare la corresponsione di indennità di funzione dell’esercizio delle cariche sociali.
ARTICOLO 10 – Il Presidente Federale
Il Presidente Federale è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Generale dei Soci. Al Presidente spetta la rappresentanza della Federazione nei rapporti con i terzi e in giudizio e, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea Generale e dalla Giunta Esecutiva, è competente p e r l’ordinaria amministrazione della Federazione. In caso di necessità e urgenza li Presidente può. compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve convocare contestualmente la Giunta Esecutiva per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale e la Giunta Esecutiva, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti ed attribuisce caso per caso le deleghe necessarie per l’espletamento degli obiettivi preposti. Il Presidente dura ni carica tre anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti. dell’Assemblea Generale dei Soci. Il Vice Presidente sostituisce li Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio dei propri compiti. Il Vice Presidente opera su delega scritta del Presidente, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 12 – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale viene nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale di CONFIMPRESEITALIA su proposta del Presidente di FENASPAT ed è scelto tra i componenti della Federazione e dura in carica tre anni e può essere confermato.
Egli in quanto responsabile dell’organizzazione della Federazione collabora ni stretta correlazione col Presidente e gli altri organi preposti al fine del raggiungimento degli scopi sociali e ciò anche ni base a precise deleghe della Presidenza:
Coordina l’attività dei servizi e degli uffici della sede nazionale ed è preposto alla vigilanza del rispetto dello Statuto e dell’applicazione dei regolamenti nelle varie sedi regionali.
Cura, inoltre, la tenuta dei verbali delle sedute assembleari, della Giunta Esecutiva e delle Assemblee delle sezioni regionali.
ARTICOLO 12 bis – Il Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale collabora col Segretario Generale e con gli altri organi preposti al fine del raggiungimento degli scopi sociali e ciò anche in base a precise deleghe della Presidenza.
Coordina a carattere generale l’attività relativa ai rapporti istituzionali con le Associazioni Regionali Federate curandone, segnatamente, la pianificazione, l’organizzazione e la gestione in sinergia con i Presidenti ed i gruppi dirigenziali al fine di omogeneizzare li modello federativo prescelto.
ARTICOLO 12 ter – Il Segretario Federale
Il Segretario Federale sovrintende all’attività di sviluppo della Federazione ed è deputato alla ricerca fondi per l’attuazione del programma sociale a medio e lungo termine.
Di concerto col Segretario Generale e col Coordinatore Nazionale, analizza, valuta e rappresenta alla Giunta Esecutiva le aspettative e le istanze provenienti dalle varie Associazioni Territoriali formulate in seno alla Consulta delle Regioni.
ARTICOLO 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile della Federazione. Per i compiti connessi all’attività di Tesoreria, li Presidente, con l’approvazione della Giunta Esecutiva, può conferirgli la firma sociale.
Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto.
ARTICOLO 14 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale, composta dai rappresentanti delle Associazioni aderenti alla Federazione in regola con il pagamento delle quote associative, è l’organo sovrano della Federazione. Essa esercita le funzioni di indirizzo in riferimento alle politiche ed ai programmi generali della Federazione e delibera in ordine alle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto nonché su ogni altro argomento che la Giunta Esecutiva ritenga di sottoporre alla sua approvazione.
L’Assemblea Generale inoltre:
– provvede alla nomina del Presidente della Federazione, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Coordinatore Nazionale, del Segretario Federale, del Tesoriere, dei membri della Giunta Esecutiva e dei membri del Collegio Sindacale ove nominato;
delibera sulle modifiche al presente Statuto;
– approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto dell’esercizio;
– ratifica l’importo delle quote associative annuali;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Federazione per li raggiungimento degli scopi sociali;
– delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del patrimonio ad organismi aventi le medesime finalità.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Associati. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione. Essa si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Qualora particolari esigenze ol richiedano, l’Assemblea Generale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo. risultante dal Libro degli aderenti alla Federazione.
In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o e-mail pec inviato con tre giorni di preavviso.
L’Assemblea Generale è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione, l’Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia li numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Associato ha diritto a tanti voti secondo quanto stabilito dall’art. 4 del presente Statuto, esercitabili anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro membro associato alla Federazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso li voto per corrispondenza.
Per l’approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della Federazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre li voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest’ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro della Giunta Esecutiva.
Il Presidente della Federazione è assistito da un Segretario verbalizzante nominato in apertura di ogni Assemblea.
ARTICOLO 15 – La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è eletta dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea Generale dei Soci. La Giunta Esecutiva è composta, a scelta dell’Assemblea Generale, da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque membri, tra cui il Presidente, li Vice Presidente, Il Segretario Generale, li Coordinatore Nazionale, li Segretario Federale ed il Tesoriere. I componenti sono eletti tra i membri dell’Assemblea Generale, durano ni carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l’intera Giunta Esecutiva si intende decaduta e occorre dar luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un suo membro, la Giunta Esecutiva provvede alla cooptazione. Il componente cooptato dura in carica fino all’Assemblea successiva durante la quale si procede alla sua ratifica o alla nomina di un nuovo componente che resta ni carica per li periodo di tempo residuo.
Analogamente, nel caso di ingresso di nuove Associazioni nella Federazione, 1 membri da esse designati saranno integrati nella Giunta Esecutiva entro il limite stabilito dal presente articolo.
Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le seguenti funzioni:
– la determinazione della politica associativa e la gestione della Federazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea Generale e, ni particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
la redazione dei regolamenti a t t u a t i v i disciplinanti l’attività della
Federazione sia a livello centrale che periferico;
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la disamina e l’approvazione della relazione annuale del Presidente, da sottoporre all’ulteriore approvazione dell’Assemblea Generale;
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la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Federazione nonché le relazioni di accompagnamento da presentare all’Assemblea Generale;